Pillole su sicurezza e prevenzione: gli obblighi del lavoratore
Termoli Tratteremo, con la massima sintesi e semplicità possibile, argomenti e curiosità, legati alla nostra ed altrui sicurezza, alla prevenzione, alla conoscenza tecnica e delle normative. Al termine dell’articolo troverete i link delle puntate precedenti.
In questa “pillola” parleremo di “obblighi del lavoratore”:
Gli obblighi relativi alla sicurezza ricadono anche sui lavoratori. In linea generale, ogni lavoratore ha l’obbligo prendersi cura della propria salute e sicurezza oltre di quella delle altre persone che si trovano sul luogo di lavoro, su cui potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, in base alla formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Così indica l’art. 20 del Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/08).
Da quanto appena detto si può scorgere un dettaglio nient’affatto irrilevante: gli obblighi in tema di sicurezza sono generali e onnicomprensivi, ma al contempo condizionati alla sussistenza dei presupposti necessari al loro rispetto, per i quali si rileva il ruolo dell’azienda. In altre parole, il lavoratore è tenuto a rispettare gli obblighi ad esso rivolti, soltanto se messo nelle condizioni di poterli rispettare. Ci riferiamo alle necessarie fasi di formazione, informazione e messa a disposizione dei mezzi necessari all’adempimento.
Pensiamo all’esempio dell’obbligo per un uso corretto di opportuni dispositivi di protezione, ma l’obbligo in oggetto non può prescindere dalla consapevolezza di doverlo rispettare, dalle informazioni che servono per il corretto impiego e dalla fornitura del dispositivo stesso. Se manca quanto appena riportato, viene meno altresì l’obbligo del rispetto da parte del lavoratore che non è così direttamente sanzionabile.
Gli obblighi per il lavoratore: ecco quali sono nel d.lgs. n. 81 del 2008
Il citato articolo 20 del Testo unico in materia di sicurezza ha particolare rilievo, in quanto inquadra con precisione la sfera degli obblighi del dipendente. Pertanto ci indica con chiarezza che cosa deve fare il lavoratore per rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro.
In particolare, i lavoratori sono tenuti al rispetto dei seguenti doveri:
· contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
· osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
· utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
· utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione e segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi;
· non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
· non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
· partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro e sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente.
Da rimarcare che le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro impongono espressamente ai lavoratori di usare nel modo corretto, e in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, sia collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. L’obbligo in oggetto vale anche per l’uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, nella finalità di evitare che una loro utilizzazione in modo inappropriato possa produrre pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.
Alla luce di quanto visto finora, è piuttosto chiaro che la moderna e più aggiornata legislazione in tema di sicurezza sul lavoro non ritiene più il lavoratore - e soggetto da proteggere - come un mero esecutore di disposizioni e terminale dell’organizzazione della prevenzione sui luoghi di lavoro, ma gli dà un ruolo attivo e di partecipazione. Ne consegue che egli, come suddetto, dovrà prendersi cura “conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone che si trovano sul luogo di lavoro. Il lavoratore è perciò sanzionabile, come gli altri attori della sicurezza, per le sue azioni od omissioni, laddove non rispondano a quanto previsto dalle norme sulla sicurezza.
Concludendo, si può dunque affermare che, rispetto alla legge n. 626 del 1994(atto normativo emanato nel 1994 per regolamentare la sicurezza sui luoghi di lavoro, recepito in attuazione di alcune direttive dell'unione europea ed abrogato dal D.lgs 81/08) l’attuale Testo unico ha previsto delle novità particolarmente importanti per la figura del lavoratore. Oggi infatti spicca il suo ruolo attivo, la sua partecipazione come persona impegnata in via diretta nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo ribadiamo: il lavoratore non è più un mero esecutore di ordini e mansioni, ma coopera con il datore di lavoro e gli altri soggetti presenti nell’azienda, al fine di garantire un costante livello di sicurezza all’interno del luogo di lavoro.
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Aldo Ciccone (Anvvf Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).
In precedenza:
Le campagne di sensibilizzazione.
Sicurezza e prevenzione - parte 1
Sicurezza e prevenzione - parte 2